Ciao, ecco il testo dell'art. 108: "In tempo di pace, qualora due fratelli consanguinei vengano a trovarsi contemporaneamente alle armi per fatto di leva, la chiamata di uno dei due dovra', su richiesta della famiglia, essere ritardata sino a che l'altro non abbia compiuto la ferma."
La legge integrale la puoi consultare qui:
www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1912-03-02&atto.codiceRedazionale=011U1497&tipoDettaglio=origina...