All'art.35 viene chiarito che in tutti i casi in cui nel Testo Unico viene richiesto un documento d’identità esso può essere sostituto da un documento di riconoscimento equipollente.
Sono equipollenti alla carta d’identità:
§ il passaporto;
§ la patente di guida;
§ la patente nautica;
§ il libretto di pensione;
§ il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
§ il porto d’armi;
§ le tessere di riconoscimento rilasciate da un’amministrazione dello stato, purché munite di fotografia e di timbro o altra segnatura equivalente.
L’art.38 inoltre prevede che la carta d’identità elettronica possa essere utilizzata, oltre alla firma digitale, per inviare istanze e dichiarazioni per e-mail.
Rimangono ferme le previsioni del D.P.R. n.403 del 1998 in materia di esibizione di documenti al posto dei certificati. I dati relativi al cognome, al nome, alla residenza, alla cittadinanza e allo stato civile, contenuti in documenti di identità e di riconoscimento, possono essere attestati con l’esibizione degli stessi documenti.
In tal caso la fotocopia del documento viene allegata al fascicolo.
L’art.35 inoltre prevede che nel caso il documento sia scaduto possa essere ugualmente esibito, con una dichiarazione dell’interessato sulla fotocopia del documento che i dati in esso contenuti non sono cambiati.
"Ci vorrà del tempo; ma quando si è impegnata una lotta, camerati, non è tanto il tempo che conta, ma la vittoria. " [Modificato da principevescovo 07/05/2007 18.27]