Mò si ride....
il regolamento d’applicazione approvato con D.M. del 31/1/1994, n° 171
è stato abrogato dal D.M., 24 marzo 1997, n° 139.....
Sarebbero stati più precisi se avessero dichiarato che le tariffe si riferiscono all'abrogato Decreto Ministeriale (dove esiste una tabella di tariffe, poi abrogata), tenuto solo come riferimento.
Comunque non si tratta di Copyright o diritto d'autore ma di un "diritto di riproduzione", cioè di un compenso richiesto per fare la copia e utilizzarla.
Che differenza c'è?
Fondamentale.
Se io utilizzo una immagine coperta dalla legge sul diritto d'autore, il proprietario dei diritti può fare rivalsa (in euro....) su di me e su qualsiasi altra persona che la utilizzi. E vince senza difficoltà qualsiasi causa intentata.
Se io utilizzo una immagine coperta da questo "diritto di riproduzione" (che varia a seconda dell'utilizzo per studio o pubblicazione di vari tipi), il proprietario dell'immagine originale (i Beni Culturali) può fare rivalsa solo verso chi ha ceduto la riproduzione, poichè non ha rispettato il contratto controfirmato. E se chi utilizza la foto e chi ha firmato il contratto non sono la stessa persona, il proprietario dell'immagine può al massimo ottenere la rimozione dell'immagine nell'eventuale documento di utilizzo e non così tanto semplicemente (posso sempre dichiarare che è una copia non originale arrivatami per altri canali. L'esempio classico sono le foto conservate dal Museo di Bologna: la maggior parte sono di una serie pubblicata dagli austriaci in migliaia di copie.... Fatica a dimostrare che le foto pubblicate sono proprio quelle di quel Museo).
Per quanto riguarda le normative sul diritto d'autore, oltre a dare un'occhiata direttamente alla
Legge 222 aprile 1941, n. 633, molto chiara per quanto riguarda la riproduzione di fotografie, in questa pagina
www.fotografi.org/diritto.htm vi sono alcune spiegazioni, da leggere molto attentamente per evitare confusioni.